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ARTICOLO 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo
della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti
delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle
associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione,
rappresentanti delle associazioni dei pescatori
professionali ed esperti designati dalle università della
Toscana.
3. La Consulta resta in carica per la durata della
legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
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ai regolamenti
ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
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alle
iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;
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alle attività
di cui all'articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal
presidente.
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