Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 6
Diritti esclusivi di pesca


1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.


2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.


3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.


4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.


5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.


6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge
permangono fino alla loro scadenza.


7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:

  1. la mancata comunicazione alla provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale
    di cui al comma 4;

  2. l’uso non conforme alle finalità della presente legge;

  3. il mancato esercizio per oltre cinque anni.


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