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ARTICOLO 6
Diritti esclusivi di pesca
1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti
esclusivi di pesca esistenti.
2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno
comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, esibendo la relativa
documentazione probatoria.
3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti
esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un
programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla
provincia competente per territorio entro il 31 agosto di
ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego
entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi
statali in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge
permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di
pesca:
-
la mancata
comunicazione alla provincia della documentazione di cui
al comma 2 o del programma annuale
di cui al comma 4;
-
l’uso non
conforme alle finalità della presente legge;
-
il mancato
esercizio per oltre cinque anni.
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