Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 7
Concessione di acque per la piscicoltura


1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.

 

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.


3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.


4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.


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