|
ARTICOLO 7
Concessione di acque per la piscicoltura
1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere
che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei
corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca
professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo
di piscicoltura.
2. La
concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia,
per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di
esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i
casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione
delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari
degli impianti possono richiedere in concessione tratti di
corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle
prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità
dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella
percentuale di cui al comma 1. |