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ARTICOLO 8
Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque
interne.
2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i
criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi
idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla
presente legge, gli indirizzi per l’esercizio della pesca
dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli
obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità,
l’individuazione delle specie ittiche alloctone che
necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni
ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della
presente legge.
3. Il piano
regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione
delle associazioni dei pescatori e delle associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione alla
programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di
vigilanza.
4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta
ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle
risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui
alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione
delle assegnazioni alle province in caso di mancata
presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che
non raggiungano la quota assegnata.
5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale,
una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere
destinata al finanziamento di progetti e iniziative di
interesse regionale a favore della fauna ittica e
dell'ambiente da realizzare ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da
associazioni di pescatori dilettanti.
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