Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 8
Piano regionale per la pesca nelle acque interne


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.


2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l’esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l’individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

 

3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.


4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.


5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.

 


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