Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Art.19 Art.20 Art.21
Art.22 Art.23 Art.24
Art.25 Art.26 Art.27
Formula Finale

 

ARTICOLO 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne


1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta regionale.

 

2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all’articolo 8, indicano:

  1. gli obiettivi di carattere generale;

  2. la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;

  3. le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3;

  4. la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

  5. gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;

  6. gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:

  1. le azioni previste e la loro durata;

  2. i soggetti attuatori;

  3. le motivazioni dell'intervento;

  4. il costo;

  5. gli eventuali soggetti cofinanziatori.


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