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ARTICOLO 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque
interne
1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel
rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la
pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta
regionale.
2. I piani, che
hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di
cui all’articolo 8, indicano:
-
gli obiettivi
di carattere generale;
-
la divisione
in zone ittiche dei corpi idrici;
-
le modalità e
gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme
di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i
soggetti di cui all’articolo 5, comma 3;
-
la misura dei
prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e
professionale, relativamente a tempi, modi, specie e
dimensioni della fauna ittica prelevabile;
-
gli interventi
di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e
mantenimento degli equilibri biologici;
-
gli interventi
in applicazione delle misure di protezione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le previsioni
del piano si attuano attraverso progetti che specificano:
-
le azioni
previste e la loro durata;
-
i soggetti
attuatori;
-
le motivazioni
dell'intervento;
-
il costo;
-
gli eventuali
soggetti cofinanziatori.
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