Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 10

 

Zone a regolamento specifico

 

1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.

2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni.

3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l’affidamento della gestione.

4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:

a. il numero massimo ammissibile di pescatori;

b. le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);

c. le forme di controllo e vigilanza;

d. il regolamento di pesca;

e. le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.

4. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

5. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all’articolo 9, recanti la scritta "Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati".

6. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dai piani provinciali.


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