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ARTICOLO
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Zone a regolamento
specifico
1. Le province istituiscono
zone a regolamento specifico, al fine della promozione
dei valori della pesca e della cultura dell’acqua,
nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali
circostanti.
2. Le zone a regolamento
specifico hanno durata massima di dieci anni.
3. La gestione delle zone a
regolamento specifico avviene mediante convenzione,
sulla base di un piano adottato dalla provincia, che
individua gli scopi specifici perseguiti con
l’istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i
criteri per l’affidamento della gestione.
4. Nella convenzione di cui
al comma 3 sono indicati:
a. il numero massimo
ammissibile di pescatori;
b. le modalità di accesso,
tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti,
fermo restando il limite di cui alla lettera a);
c. le forme di controllo e
vigilanza;
d. il regolamento di pesca;
e. le modalità per
l’eventuale cessazione anticipata della convenzione.
4. Nelle zone a regolamento
specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e
gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2
può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Le zone a regolamento
specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in
conformità all’articolo 9, recanti la scritta "Zona a
regolamento specifico – pesca consentita agli
autorizzati".
6. Quando nella zona a
regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il
rilascio del pescato o l’adozione di accorgimenti per la
tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca
possono essere ampliati rispetto a quelli previsti
dall’articolo 5 o dai piani provinciali. |