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ARTICOLO
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Zone di protezione
- Le province possono istituire, anche su
segnalazione di altri enti locali, associazioni di
pescatori o associazioni ambientaliste, zone di
protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di
riequilibrio biologico dei corpi idrici.
- Le zone di protezione sono istituite
prioritariamente in ambienti carenti di risorse
ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo
sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente
immessi.
- Le zone di protezione sono assoggettate a divieto
di pesca totale o parziale, applicato in modo
differenziato relativamente a specie, taglie minime,
tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere
effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
- La gestione delle zone di protezione avviene
mediante convenzione con soggetti pubblici o privati,
singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e
modalità della gestione medesima.
- La durata minima della zona di protezione ai fini
del conseguimento degli scopi di cui al presente
articolo è di quattro anni.
- Le zone di protezione sono segnalate mediante
tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la
scritta "Zona di protezione", e l’indicazione della
tipologia di protezione esercitata.
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