Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 12

 

Zone di protezione

  1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.

     

     

  2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immessi.

     

     

  3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.

     

     

  4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima.

     

     

  5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.

     

     

  6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la scritta "Zona di protezione", e l’indicazione della tipologia di protezione esercitata.

 


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