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ARTICOLO
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Campi di gara
1. Le province istituiscono
campi di gara su richiesta delle associazioni dei
pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.
2. I campi di gara sono
istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche
condizioni ambientali.
3. L’atto istitutivo del
campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni,
è rinnovabile, e detta:
a. le misure di salvaguardia
ambientale;
b. i tempi e le modalità per
lo svolgimento delle gare;
c. la destinazione del
pescato e le eventuali immissioni.
4. I campi di gara sono
delimitati con tabelle recanti la scritta "campo di
gara" in conformità all’articolo 9.
5. I campi di gara sono
chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento
delle prove, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva
chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli,
aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo
di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore
della prova agonistica.
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