Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 13

 

Campi di gara

1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.

 

2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.

 

3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta:

 

a. le misure di salvaguardia ambientale;

b. i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;

c. la destinazione del pescato e le eventuali immissioni.

 

4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta "campo di gara" in conformità all’articolo 9.

 

5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse.

 

6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.


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