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ARTICOLO
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Gare di pesca
1. Le gare di pesca
agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi
di cui all’articolo 13.
2. Nelle gare di pesca non
si applicano limiti di cattura.
3. Al fine di consentire lo
svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare,
quando l’azione di pesca non risulti pregiudizievole per
la fauna ittica in genere e l’ambiente, l’atto di cui
all’articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle
disposizioni in materia di orario di pesca.
4. Le associazioni di
pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel
settore della pesca possono, in occasione di singole
gare, richiedere alla provincia di delimitare
temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei
allo svolgimento delle stesse.
5. Quando alle gare e
manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori
non in possesso di licenza, si provvede a munirli di
licenza di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma
1, lettera d) della l.r. 7/2005.
6. A tal fine gli
organizzatori della gara o manifestazione sono
autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli
interessati, a effettuare un versamento, anche
cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro
cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
7. L’elenco di cui al comma
5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è
compilato prima dell’inizio della manifestazione,
sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della
gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla
vigilanza ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 7/2005.
8. Gli organizzatori delle
gare danno notizia alla provincia territorialmente
interessata delle partecipazioni di cui al comma 5,
accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del
caso, vi provvedono.
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