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ARTICOLO
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Prelievi a fini di studio
- Le province disciplinano l’autorizzazione
all’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini
di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca,
su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura
e con mezzi proibiti.
- Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi
effettuati a fini di tutela in condizioni di
emergenza.
- I soggetti che effettuano il prelievo di cui al
comma 2 ne danno comunicazione alla provincia,
indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica,
quantità.
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