Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 15

 

Prelievi a fini di studio

  1. Le province disciplinano l’autorizzazione all’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.

     

     

  2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza.

     

     

  3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità.

 


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