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ARTICOLO
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Azione unitaria delle
associazioni di pescatori
- Le province, nell’esercizio delle loro competenze
nelle materie disciplinate dal presente regolamento,
possono avvalersi di associazioni di pescatori che
agiscano unitariamente.
- Ai fini del presente regolamento per azione
unitaria si intende la partecipazione di almeno tre
associazioni di pescatori riconosciute a livello
regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta
degli iscritti a tali associazioni.
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