|
ARTICOLO
2
Mezzi consentiti per la
pesca dilettantistica
1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi
dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:
a. l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
b. l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami
anche multipli;
c. l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di
non più di tre ami.
1. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione,
nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di
mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la
detenzione sul luogo di pesca.
2. Nelle
acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10
della l.r. 7/2005, è consentito:
a. l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai
sensi del comma 1;
b. l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in
uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a
due ami, semplici o multipli;
c. l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche
montata su palo di manovra, con lato massimo della rete
di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1
centimetro.
1. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della
bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì
vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga
i 6 metri.
2. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi
lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie,
oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a
ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita
di non più di tre ami, semplici o multipli, e della
bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e
maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.
3. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca
al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso
di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e
con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca
al crognolo o latterino sono indicati nel piano
provinciale e nel corso di un anno non possono superare
la durata complessiva di sei mesi.
4. E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque
strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.
|