Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


Sito Ufficiale

Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Formula Finale

 

ARTICOLO 2

 

Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:

a. l’uso di una sola canna munita di un solo amo;

b. l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;

c. l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.

1. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

2. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:

a. l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;

b. l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;

c. l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

1. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

2. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

3. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.

4. E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

 


 Indirizzi di posta elettronica