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ARTICOLO
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Posto di pesca
1. Il posto di pesca spetta
al primo occupante.
2. Il primo occupante ha
diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a
una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è
raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca
da natante di cui all’articolo 4.
3. Durante il legittimo
esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non
essere soggetto a turbative da partedi terzi, finché non
abbia ultimato le relative operazioni.
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