Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 3

 

Posto di pesca

 

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

 

2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all’articolo 4.

 

3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da partedi terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.


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