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ARTICOLO
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Pesca da natante
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per natante una struttura
galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati,
idonea al trasporto di più di una persona.
2. In mancanza
dell’individuazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera p) della l.r. 7/2005, dei corpi idrici o i
tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante,
essa è vietata nelle acque fluviali classificate a
salmonidi.
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