Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 5

 

Periodi di pesca

1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.

2. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.

3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi:

a. la pesca con la mazzacchera;

b. la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;

c. la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.

4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

 


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