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ARTICOLO
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Periodi di pesca
1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata
del sole a un’ora dopo il tramonto.
2. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque
salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali
di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di
orario.
3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle
acque a salmonidi:
a. la pesca
con la mazzacchera;
b. la pesca
con la canna all’anguilla, al pesce gatto, al siluro e
ai gamberi;
c. la
pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati
dalle province.
4. Durante
la pesca notturna è vietata la detenzione di specie
diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion
fatta per le esche.
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