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ARTICOLO
6
Limiti di cattura
- Alle attività di pesca si applicano i limiti di
cattura stabiliti all’allegato A al presente
regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
- I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le
specie, le misure minime e il numero di catture, sono
derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a
forme di gestione convenzionata.
- E’ vietata la pesca del gambero italico, del
gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello
spinarello, del cobite e del nono.
- Per le specie non indicate nell’allegato A si
applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
- Il pesce di misura inferiore a quella minima
consentita è liberato e reimmesso in acqua.
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