Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 6

 

Limiti di cattura

 

 

  1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all’allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

     

     

  2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.

     

     

  3. E’ vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.

     

     

  4. Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.

     

     

  5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua.

 


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