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ARTICOLO
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Ulteriori limitazioni e
divieti
1. È vietato disporre reti
da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di
monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate
naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da
sbarramenti dei corsi d’acqua.
2. Sono altresì vietate le
seguenti attività:
a. la pesca con le mani;
b. la pesca subacquea;
c. l’uso di sorgenti
luminose per attirare la fauna ittica;
d. la pesca mediante
prosciugamento; la pesca con materiale esplodente;
e. la pesca con la corrente
elettrica;
f. la pesca e la
pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero
con sostanze che li contengano;
g. la pesca mediante
sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la
fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli
esemplari storditi o uccisi;
h. la pesca mediante
ancorette a lancio e strappo.
1. È vietato abbandonare sul
luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro
possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di
altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
2. È vietato introdurre nel
territorio della Toscana materiale ittico vivo
sprovvisto di certificazione sanitaria.
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