Ufficio Pesca della Provincia di Arezzo


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Testo Completo

Art.1

Art.2 Art.3

Art.4

Art.5 Art.6

Art.7

Art.8 Art.9

Art.10

Art.11 Art.12

Art.13

Art.14 Art.15

Art.16

Art.17 Art.18
Allegato A

 

ARTICOLO 7

 

Ulteriori limitazioni e divieti

 

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.

 

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

 

a. la pesca con le mani;

b. la pesca subacquea;

c. l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;

d. la pesca mediante prosciugamento; la pesca con materiale esplodente;

e. la pesca con la corrente elettrica;

f. la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;

g. la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;

h. la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.

 

1. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.

 

2. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.

 


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