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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse
ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque
interne).
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della
Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre
1999, n. 1; 3 24.8.2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TOSCANA - N. 35.
Visti gli articoli 42, comma 2, e 66,
comma 3, dello Statuto;
Visti gli articoli 5, comma 3, 15
comma 1 lett. d) e 21 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne) che
rimandano la disciplina delle procedure al regolamento
di attuazione;
Vista la decisione della Giunta
Regionale n. 10 del 04 luglio 2005 con la quale è stato
approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa
acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato
Tecnico della Programmazione, del tavolo di
concertazione in agricoltura, delle competenti strutture
di cui all’art. 29 della legge regionale 44/2003, nonché
dell’intesa raggiunta al tavolo di concertazione Giunta
regionale - Enti Locali;
Visto il parere della II^ Commissione
consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente
delle osservazioni formulate nel parere della II^
Commissione consiliare;
Visto il parere del Consiglio delle
Autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio
2005;
Ritenuto di tener conto parzialmente
delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio
delle Autonomie locali;
Vista la deliberazione della Giunta
regionale n. 821 del 08 agosto 2005 che approva il
regolamento di attuazione della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e
regolamentazione della pesca nelle acque interne);
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto
- Il presente regolamento, in attuazione della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse
ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque
interne), disciplina quanto previsto dalla citata
legge ai seguenti articoli:
- 5, comma 3;
- 15, comma 1, lettera d);
- 21.
2. Il presente regolamento non si
applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano
regionale, di cui all’articolo 8 della l. r. 7/2005, e
dai piani provinciali di cui all’articolo 9 della
medesima.
Art. 2
Mezzi consentiti per la pesca
dilettantistica
- Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi
dell’articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:
- l’uso di una sola canna munita di un solo amo;
- l’uso di esche artificiali corredate di uno o più
ami anche multipli;
- l’uso della moschiera e della camoliera, corredate
di non più di tre ami.
- Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione,
nonché l’uso come esca di uova di pesci o larve di
mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la
detenzione sul luogo di pesca.
- Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi
dell’articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:
- l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi
ai sensi del comma 1;
- l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate
in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna
fino a due ami, semplici o multipli;
- l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche
montata su palo di manovra, con lato massimo della
rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1
centimetro.
- Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della
bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì
vietato dove la larghezza del corpo idrico non
raggiunga i 6 metri.
- Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi
lacustri naturali o artificiali di rilevante
superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a
salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della
tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o
multipli, e della bilancia con lato della rete non
superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a
1 centimetro.
- Limitatamente al periodo in cui è consentita la
pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è
ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non
superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di
lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono
indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno
non possono superare la durata complessiva di sei
mesi.
- E’ vietato utilizzare per la pesca qualunque
strumento o attrezzo non elencato nel presente
articolo.
Art. 3
Posto di pesca
- Il posto di pesca spetta al primo occupante.
- Il primo occupante ha diritto a che il pescatore
sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15
metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con
bilancella o per la pesca da natante di cui
all’articolo 4.
- Durante il legittimo esercizio della pesca il
pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative
da partedi terzi, finché non abbia ultimato le
relative operazioni.
Art. 4
Pesca da natante
- Ai fini del presente regolamento si intende per
natante una struttura galleggiante in grado di
effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di
più di una persona.
- In mancanza dell’individuazione, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera p) della l.r.
7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è
consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle
acque fluviali classificate a salmonidi.
Art. 5
Periodi di pesca
- La pesca è consentita da un’ora prima della levata
del sole a un’ora dopo il tramonto.
- L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad
acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o
artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a
limitazioni di orario.
- Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché
nelle acque a salmonidi:
- la pesca con la mazzacchera;
- la pesca con la canna all’anguilla, al pesce
gatto, al siluro e ai gamberi;
- la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici
individuati dalle province.
- Durante la pesca notturna è vietata la detenzione
di specie diverse da quelle di cui è consentita la
pesca, eccezion fatta per le esche.
Art. 6
Limiti di cattura
- Alle attività di pesca si applicano i limiti di
cattura stabiliti all’allegato A al presente
regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
- I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le
specie, le misure minime e il numero di catture, sono
derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a
forme di gestione convenzionata.
- E’ vietata la pesca del gambero italico, del
gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello
spinarello, del cobite e del nono.
- Per le specie non indicate nell’allegato A si
applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
- Il pesce di misura inferiore a quella minima
consentita è liberato e reimmesso in acqua.
Art. 7
Ulteriori limitazioni e divieti
- È vietato disporre reti da posta a una distanza
inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua,
da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali,
dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi
d’acqua.
- Sono altresì vietate le seguenti attività:
- la pesca con le mani;
- la pesca subacquea;
- l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna
ittica;
- la pesca mediante prosciugamento;
- la pesca con materiale esplodente;
- la pesca con la corrente elettrica;
- la pesca e la pasturazione con sangue o con
attivanti chimici, ovvero con sostanze che li
contengano;
- la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire,
stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la
raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o
uccisi;
- la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
- È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami
innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere
causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie
o turbativa anche estetica dei luoghi.
- È vietato introdurre nel territorio della Toscana
materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione
sanitaria.
Art. 8
Reimmissione in acqua della fauna
ittica viva detenuta illecitamente
- Chi venga trovato dai soggetti incaricati della
vigilanza in possesso di fauna ittica viva in
violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del
presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.
Art. 9
Tabelle di segnalazione
- Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime
di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo
giallo.
- Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o
artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti
di accesso su tutto il perimetro dell’area
interessata, ad un’altezza che ne consenta la
visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
- Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti,
traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata
nei punti di accesso.
- Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono
stato di conservazione e di leggibilità dai gestori
dei corpi idrici.
Art. 10
Zone a regolamento specifico
- Le province istituiscono zone a regolamento
specifico, al fine della promozione dei valori della
pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso
allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
- Le zone a regolamento specifico hanno durata
massima di dieci anni.
- La gestione delle zone a regolamento specifico
avviene mediante convenzione, sulla base di un piano
adottato dalla provincia, che individua gli scopi
specifici perseguiti con l’istituzione della zona, i
relativi stanziamenti, e i criteri per l’affidamento
della gestione.
- Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
- il numero massimo ammissibile di pescatori;
- le modalità di accesso, tali da consentire la
fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il
limite di cui alla lettera a);
- le forme di controllo e vigilanza;
- il regolamento di pesca;
- le modalità per l’eventuale cessazione anticipata
della convenzione.
- Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo
svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il
piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere
limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento
delle finalità di cui al comma 1.
- Le zone a regolamento specifico sono segnalate
mediante tabelle, realizzate in conformità
all’articolo 9, recanti la scritta "Zona a regolamento
specifico – pesca consentita agli autorizzati".
- Quando nella zona a regolamento specifico sia
previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o
l’adozione di accorgimenti per la tutela
dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca
possono essere ampliati rispetto a quelli previsti
dall’articolo 5 o dai piani provinciali.
Art. 11
Zone di frega
- Nelle parti di zona ittica nelle quali è
consentito l’esercizio della pesca possono essere
istituite zone di frega, limitatamente al periodo di
riproduzione della fauna ittica.
- I confini delle zone di frega sono delimitati da
tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la
scritta "Zona di frega, divieto di pesca dal..... al
.....".
- Nel periodo di validità della zona di frega, oltre
alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del
fondo.
Art. 12
Zone di protezione
- Le province possono istituire, anche su
segnalazione di altri enti locali, associazioni di
pescatori o associazioni ambientaliste, zone di
protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di
riequilibrio biologico dei corpi idrici.
- Le zone di protezione sono istituite
prioritariamente in ambienti carenti di risorse
ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo
sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente
immessi.
- Le zone di protezione sono assoggettate a divieto
di pesca totale o parziale, applicato in modo
differenziato relativamente a specie, taglie minime,
tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere
effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
- La gestione delle zone di protezione avviene
mediante convenzione con soggetti pubblici o privati,
singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e
modalità della gestione medesima.
- La durata minima della zona di protezione ai fini
del conseguimento degli scopi di cui al presente
articolo è di quattro anni.
- Le zone di protezione sono segnalate mediante
tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la
scritta "Zona di protezione", e l’indicazione della
tipologia di protezione esercitata.
Art. 13
Campi di gara
- Le province istituiscono campi di gara su
richiesta delle associazioni dei pescatori
riconosciute a livello nazionale o regionale.
- I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda
idonei per specifiche condizioni ambientali.
- L’atto istitutivo del campo di gara ha validità
fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta:
- le misure di salvaguardia ambientale;
- i tempi e le modalità per lo svolgimento delle
gare;
- la destinazione del pescato e le eventuali
immissioni.
- I campi di gara sono delimitati con tabelle
recanti la scritta "campo di gara" in conformità
all’articolo 9.
- I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il
giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine
delle stesse.
- Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca
è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle,
recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a
cura del soggetto organizzatore della prova
agonistica.
Art. 14
Gare di pesca
- Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si
effettuano nei campi di cui all’articolo 13.
- Nelle gare di pesca non si applicano limiti di
cattura.
- Al fine di consentire lo svolgersi di
manifestazioni con regolamento particolare, quando
l’azione di pesca non risulti pregiudizievole per la
fauna ittica in genere e l’ambiente, l’atto di cui
all’articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle
disposizioni in materia di orario di pesca.
- Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od
agonistici operanti nel settore della pesca possono,
in occasione di singole gare, richiedere alla
provincia di delimitare temporaneamente tratti di
sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle
stesse.
- Quando alle gare e manifestazioni sportive siano
iscritti anche pescatori non in possesso di licenza,
si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di
cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r.
7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o
manifestazione sono autorizzati, previa
predisposizione di un elenco degli interessati, a
effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro
per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo
svolgimento della manifestazione.
- L’elenco di cui al comma 5, corredato dei dati
anagrafici degli interessati, è compilato prima
dell’inizio della manifestazione, sottoscritto dal
responsabile dell’organizzazione della gara, e tenuto
a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi
dell’articolo 18 della l.r. 7/2005.
- Gli organizzatori delle gare danno notizia alla
provincia territorialmente interessata delle
partecipazioni di cui al comma 5, accertano l’avvenuto
versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
Art. 15
Prelievi a fini di studio
- Le province disciplinano l’autorizzazione
all’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini
di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca,
su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura
e con mezzi proibiti.
- Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi
effettuati a fini di tutela in condizioni di
emergenza.
- I soggetti che effettuano il prelievo di cui al
comma 2 ne danno comunicazione alla provincia,
indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica,
quantità.
Art. 16
Azione unitaria delle associazioni di
pescatori
- Le province, nell’esercizio delle loro competenze
nelle materie disciplinate dal presente regolamento,
possono avvalersi di associazioni di pescatori che
agiscano unitariamente.
- Ai fini del presente regolamento per azione
unitaria si intende la partecipazione di almeno tre
associazioni di pescatori riconosciute a livello
regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta
degli iscritti a tali associazioni.
Art. 17
Applicazione del regolamento regionale
- Le disposizioni del presente regolamento relative
di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma
4, si applicano fino a che le province non abbiano
diversamente disposto.
Art. 18
Abrogazione
- Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 24
della l. r. 7/2005, le seguenti leggi:
- legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela
della fauna ittica e regolamentazione della pesca
dilettantistica);
- lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura, foreste, caccia e pesca);
- legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche
alla L.R. n. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e
regolamentazione della pesca dilettantistica");
- legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica
dell’articolo 19 della L.R. n. 25/1984, già modificata
dalla L.R. n. 63/1989);
- articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo
1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di
idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei
controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla
legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);
- legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela
della fauna ittica e regolamentazione della pesca
dilettantistica "legge regionale 24 aprile 1984, n.
25" Modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984,
n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e
regolamentazione della pesca dilettantistica");
- lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria
per l’anno 2002).
ALLEGATO A
Limiti di cattura (articolo 6)
- 1. Per ogni giornata di pesca si applicano i
seguenti limiti di cattura:
- salmonidi 6 capi
- persico trota 6 capi
- persico reale 5 capi
- luccio 5 capi
- orata 5 capi
- spigola 5 capi
- ombrina 5 capi
- cheppia 3 capi
- È vietata la pesca di esemplari delle seguenti
specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella
indicata, misurata dall'apice del muso fino alla
estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco
riportati:
- salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo
alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente
l'ultima domenica di febbraio;
- luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile;
- tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
- carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30
giugno;
- persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30
giugno;
- anguilla centimetri 30;
- barbo centimetri 18;
- storione centimetri 60;
- cefalo o muggine centimetri 20;
- passera o rombo centimetri 25;
- spigola centimetri 30;
- cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno;
- orata ombrina centimetri 25.
Il presente Regolamento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione
Toscana.
Il Presidente
MARTINI
Firenze, 22 agosto 2005
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