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CAPO I
Disposizioni generali e organizzative |
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ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli
ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i
prelievi di fauna ittica mediante l’attività di pesca, con
l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio
delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta
fruibilità.
2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario
diretto alla cattura o all’uccisione di fauna ittica.
3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna
ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna
eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle
acque o negli alvei sino al livello di media piena.
4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la
cattura.
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ARTICOLO 2
Acque interne
1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le
acque pubbliche interne di interesse per la pesca.
2. Ai fini della presente legge sono considerate acque
interne quelle a monte della congiungente i punti più
foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o
artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo
di una sponda il punto più foraneo dell'altra.
3. Le acque interne di interesse per la pesca sono
individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.
4. Le province, in accordo con l'autorità competente in
materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al
fine di delimitare le acque interne.
5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a
tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla
pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle
servitù esistenti.
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ARTICOLO 3
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
-
approvazione
del piano regionale per la pesca nelle acque interne;
-
approvazione e
tenuta dell’elenco delle acque interne;
-
approvazione
tenuta e aggiornamento dell’elenco delle specie di fauna
ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative
misure di protezione;
-
promozione di
studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per
la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli
ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca, dell’uso
dei prodotti ittici;
-
sostegno a
progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio
dell’efficienza degli interventi.
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ARTICOLO 4
Consulta ittica regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo
della Giunta regionale.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti
delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle
associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione,
rappresentanti delle associazioni dei pescatori
professionali ed esperti designati dalle università della
Toscana.
3. La Consulta resta in carica per la durata della
legislatura.
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:
-
ai regolamenti
ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;
-
alle
iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;
-
alle attività
di cui all'articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal
presidente.
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ARTICOLO 5
Competenze delle province
1. Le province esercitano tutte le funzioni non
espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e
in particolare:
-
approvazione
dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;
-
gestione della
fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;
-
ricognizione
dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle
funzioni connesse, ai sensi dell’articolo 6;
-
istituzione
delle zone di frega;
-
istituzione e
gestione delle zone di protezione parziale o totale per la
fauna ittica;
-
istituzione
delle zone a regolamento specifico e approvazione dei
relativi piani di gestione;
-
rilevazione
dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi
di pesca;
-
tenuta
dell'elenco dei pescatori professionali di cui
all'articolo 16;
-
istituzione di
campi di gara;
-
recupero del
novellame in acque dove esso non abbia possibilità di
sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
-
recupero della
fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la
sua tutela;
-
rilascio
dell’autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di
studio, di gestione o di recupero;
-
autorizzazione
alla deroga al divieto di cui all’articolo 14 comma 1;
-
rilascio della
concessione di acque per la piscicoltura;
-
fissazione di
tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca
dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione
delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano
regionale;
-
individuazione
dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita
la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;
-
aggiornamento
della classificazione dei corpi idrici ai fini della
pesca, ove se ne presenti la necessità;
-
controllo
tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai
soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani
provinciali;
-
applicazione
delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui
alla presente legge;
-
elaborazione
ed invio alla Regione della relazione annuale
sull’attuazione del piano.
2. Le province
esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o)
e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.
3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli
adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g),
i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi,
e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano
unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di
attuazione della presente legge.
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ARTICOLO 6
Diritti esclusivi di pesca
1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti
esclusivi di pesca esistenti.
2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno
comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, esibendo la relativa
documentazione probatoria.
3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti
esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un
programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.
5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla
provincia competente per territorio entro il 31 agosto di
ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego
entro il 31 ottobre.
6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi
statali in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge
permangono fino alla loro scadenza.
7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di
pesca:
-
la mancata
comunicazione alla provincia della documentazione di cui
al comma 2 o del programma annuale
di cui al comma 4;
-
l’uso non
conforme alle finalità della presente legge;
-
il mancato
esercizio per oltre cinque anni.
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ARTICOLO 7
Concessione di acque per la piscicoltura
1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere
che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei
corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca
professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo
di piscicoltura.
2. La
concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia,
per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.
3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di
esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i
casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione
delle vertenze.
4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari
degli impianti possono richiedere in concessione tratti di
corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle
prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità
dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella
percentuale di cui al comma 1.
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CAPO II
Programmazione e gestione degli interventi |
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ARTICOLO 8
Piano regionale per la pesca nelle acque interne
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque
interne.
2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i
criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi
idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla
presente legge, gli indirizzi per l’esercizio della pesca
dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli
obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità,
l’individuazione delle specie ittiche alloctone che
necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni
ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della
presente legge.
3. Il piano
regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione
delle associazioni dei pescatori e delle associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione alla
programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di
vigilanza.
4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta
ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle
risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui
alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione
delle assegnazioni alle province in caso di mancata
presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che
non raggiungano la quota assegnata.
5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale,
una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere
destinata al finanziamento di progetti e iniziative di
interesse regionale a favore della fauna ittica e
dell'ambiente da realizzare ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da
associazioni di pescatori dilettanti.
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ARTICOLO 9
Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne
1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel
rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la
pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta
regionale.
2. I piani, che
hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di
cui all’articolo 8, indicano:
-
gli obiettivi di
carattere generale;
-
la divisione in
zone ittiche dei corpi idrici;
-
le modalità e
gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di
collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i
soggetti di cui all’articolo 5, comma 3;
-
la misura dei
prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e
professionale, relativamente a tempi, modi, specie e
dimensioni della fauna ittica prelevabile;
-
gli interventi
di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e
mantenimento degli equilibri biologici;
-
gli interventi
in applicazione delle misure di protezione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Le previsioni
del piano si attuano attraverso progetti che specificano:
-
le azioni
previste e la loro durata;
-
i soggetti
attuatori;
-
le motivazioni
dell'intervento;
-
il costo;
-
gli eventuali
soggetti cofinanziatori.
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ARTICOLO 10
Assetto delle acque ai fini della pesca
1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono
suddivisi nelle seguenti zone ittiche:
-
zona a
salmonidi;
-
zona a
ciprinidi;
-
zona di foce o
ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o
artificiali di rilevante superficie.
2. Le province
aggiornano la classificazione dei corpi idrici, quando ciò
sia reso necessario da variazioni permanenti delle
condizioni ambientali.
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ARTICOLO 11
Acque di confine
1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale,
in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si
applica la disciplina più restrittiva relativamente alle
misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai
tempi e ai modi di pesca.
2. Sono di confine:
-
i corpi idrici
ove la delimitazione sia longitudinale;
-
i corpi idrici
ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.
3. La Regione
adotta iniziative per la diffusione delle informazioni
relative alle acque di confine.
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ARTICOLO 12
Impianti per la pesca a pagamento
1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in
acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle
province, allegando una descrizione tecnica comprensiva
dell’indicazione delle specie ittiche presenti negli
impianti stessi.
2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in
collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure
idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca
senza licenza.
4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare
prodotti vivi.
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ARTICOLO 13
Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete
superiore a 5 metri.
2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni
presenti sul territorio di competenza.
3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto
dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni
e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i
retoni possono essere installati.
4. Le province determinano le modalità di esercizio dei
retoni e le loro misure.
5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano
la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di
osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa
risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e
alla conoscenza della fauna ittica.
6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione
con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio
della fauna ittica.
7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al
completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.
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ARTICOLO 14
Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna
1. L’immissione nelle acque interne della regione di specie
ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire
deroghe al divieto.
2. Le province, in caso di interventi che comportino
l’interruzione o l’asciutta, anche parziale, del corpo idrico,
con il rilascio dell’autorizzazione prescrivono obblighi
ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica.
3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della
popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che
comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche
del corpo idrico.
4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di
interesse pubblico e delle opere private che comportino
l’occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti
prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la
risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel
caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia
tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono
annualmente alla provincia competente per territorio una somma
pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua.
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CAPO III
Disciplina della pesca |
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ARTICOLO 15
Licenze di pesca
1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in
possesso di una delle seguenti licenze:
-
licenza di
tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca
professionale nonché quella dilettantistica con gli
attrezzi di cui alla lettera b);
-
licenza di
tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della
pesca dilettantistica con canna, anche munita di
mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la
bilancia;
-
licenza di
tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la
pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);
-
licenza di
tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva
nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le
disposizioni del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 21.
2. L'importo
delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il
rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
-
euro 50,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera a);
-
euro 35,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera b);
-
euro 10,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera c);
-
euro 1,00 per
la licenza di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti
della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa
di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul
territorio regionale della Toscana.
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ARTICOLO 16
Pesca professionale
1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei
corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un
quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.
2. La pesca professionale può essere esercitata dagli
imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della l. 5
marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto
al pagamento della tassa di concessione regionale di cui
all’articolo 15, comma 2, lettera a).
3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla
provincia di residenza del richiedente, a seguito della
dimostrazione di avvenuta costituzione dell’impresa di pesca.
4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca
professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni
tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei
dati semestrali di cui al comma 6.
5. Le province possono limitare l’esercizio della pesca
professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti
che, singoli o associati, traggano la maggior parte del
proprio reddito dall'attività di pesca.
6. I pescatori professionali forniscono alle province dati
semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della
fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a
provvedere, possono sospendere la licenza di pesca
professionale ai soggetti responsabili.
7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici
in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì
la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della
presente legge.
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ARTICOLO 17
Pesca dilettantistica
1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da
chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di
concessione regionale per una delle licenze di cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).
2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla
ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale
in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché
la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve
essere esibita unitamente a un documento di identità valido.
3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:
-
agli
incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione
o da enti locali;
-
ai minori di
dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne,
responsabile del comportamento dei minori negli atti di
pesca;
-
per la pesca a
pagamento negli impianti di cui all’articolo 12 e nelle
acque in concessione.
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ARTICOLO 18
Commercio e detenzione di specie ittiche
1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche
allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne
sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a
quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non
leciti.
2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono
ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di
deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della
pesca.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al materiale allevato o di importazione la cui
legittima provenienza risulti da idonea documentazione.
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ARTICOLO 19
Sanzioni
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro
480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la
licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché,
entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il
possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta
l'infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi
inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I
responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia
i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico
e per l’eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica
estranea a quella autoctona, senza la prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro
10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all’articolo 18 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a
euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.
8. La violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 1, lettera
a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su
specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è
raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21
comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo
sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state
commesse da uno dei soggetti di cui all’articolo 20.
11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni
alla presente legge si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all’applicazione delle sanzioni è la
provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.
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ARTICOLO 20
Vigilanza e sanzioni
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della
presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di
parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni
dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali
sia attribuita la qualifica di guardia giurata.
2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1
possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle
persone trovate in esercizio di pesca.
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CAPO IV
Norme finali e transitorie |
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ARTICOLO 21
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente legge
sono disciplinati, in particolare:
-
le modalità e
i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
-
luoghi e tempi
per l’esercizio della pesca;
-
i limiti di
cattura della fauna ittica;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone di frega;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
-
l'istituzione
e il funzionamento delle zone di protezione;
-
l’istituzione
e il funzionamento dei campi di gara;
-
le
tabellazioni;
-
il recupero
del novellame;
-
i prelievi a
fini di studio;
-
le deroghe al
divieto di immissione di specie alloctone di cui
all’articolo 14 comma 1.
2. Il
regolamento è adottato entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 22
Elenco delle specie di fauna ittica
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, approva
l’elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli
di tutela. |
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ARTICOLO 23
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione
delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale
rende periodicamente conto al Consiglio regionale
sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti
in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della
fauna ittica in relazione alle attività di pesca
dilettantistica e professionale nelle acque interne.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione
consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun
anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:
-
le finalità e
gli stati di realizzazione dei progetti regionali e
provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le
criticità emerse nel corso della loro attuazione, con
particolare riferimento alle iniziative a favore della
fauna ittica e dell’ambiente;
-
il numero,
suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca
dilettantistica esistenti;
-
le forme di
collaborazione e le convenzioni attivate dalle province
con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni
di pescatori, così come previsto dall’articolo 5, comma 3;
-
il numero e
l’ammontare delle sanzioni comminate ogni anno,
distribuite per tipologia di violazione e per
localizzazione territoriale.
3. Al termine di
ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi,
trasmette altresì alla commissione consiliare competente una
relazione comprendente i seguenti elementi:
-
l’andamento
evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie
a rischio;
-
il numero
delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso
per provincia.
4. La
commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti
previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni
degli esperti e delle associazioni rappresentative dei
pescatori e degli ambientalisti relative all’efficacia degli
interventi attuati e ai risultati ottenuti.
5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
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ARTICOLO 24
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
-
legge
regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica
e regolamentazione della pesca dilettantistica);
-
lettera c) del
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio
1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia
e pesca);
-
legge
regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r.
25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione
della pesca dilettantistica");
-
legge
regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell'articolo 19
della l.r. 25/1984, già modificata dalla l.r. 63/1989);
-
articolo 12
bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26
(Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e
pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli
ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge
regionale 18 aprile 1995, n. 66);
-
legge
regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna
ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica
"legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed
integrazioni);
-
legge
regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all'articolo 19
della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante
"Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca
dilettantistica");
-
lettera c) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre
2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002).
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ARTICOLO 25
Norme transitorie
1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la loro validità fino
alla scadenza.
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ARTICOLO 26
Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui
all’articolo 15, comma 2 sono introitate nella unità
previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del
bilancio regionale.
2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in
complessivi 1.550.000,00 euro per l’anno 2005, trovano
copertura nell’ambito delle risorse allocate alla UPB 553
"Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura
– Spese correnti", rese disponibili dall’abrogazione della
l.r. 25/1984.
3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente
stabilite con legge di bilancio.
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ARTICOLO 27
Entrata in vigore
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di
cui all’articolo 21. |
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Formula
Finale:
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 3 gennaio 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 22.12.2004.
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