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Laghetti per la pesca sportiva |
In applicazione dell’art. 12 della legge
Regionale n.7/2005, la Provincia provvederà alla definizione
dell’elenco dei laghetti di pesca sportiva a pagamento
distribuiti nel territorio anche mediante l’utilizzo di
proprio personale.
Ai titolari di tali strutture sarà
richiesta una relazione tecnica nella quale dovranno essere
date indicazione sui seguenti aspetti:
- Tipologia di gestione - privato,
associazione di pesca o azienda agricola;
- Specie di fauna ittica annualmente
utilizzata e, qualora diversificata periodi di immissione;
- Tipologia di approvvigionamento
idrico;
- Modalità di scarico delle acque
reflue;
- Estremi degli atti di concessione se
trattasi di acque pubbliche;
- Indicazione in merito ad eventuali
collegamenti con corsi d’acqua limitrofi.
La relazione dovrà contenere l’impegno
ad evitare l’asportazione di prodotti vivi ai sensi del comma
4 del sopracitato art. 12.
In tali impianti è consentita la pesca
senza licenza.
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