DR. CARLO FRANCALANCI, ARPAT di Arezzo


QUALITÀ e PROTEZIONE delle ACQUE SUPERFICIALI

nella PROVINCIA DI AREZZO


PRESCRIZIONI USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI - ACQUE SUPERFICIALI

 

 Classe A

 

I Piani Strutturali dei Comuni per le trasformazioni dei settori civile, agricolo e industriale ricadenti nei sistemi territoriali e nelle Unità di Paesaggio rientranti nella Classe A, dovranno introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione disposizioni conseguenti dagli indirizzi della presente normativa. 

Le derivazioni e gli attingimenti sono regolati in modo da garantire il livello di deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi acquatici. 

Ai fini della norma n°.2 del Piano stralcio-Qualità delle acque dell'Autorità di Bacino adottato il 15/7/97 e degli obiettivi del piano per il tratto dell'Arno dalla sorgente fino a Ponte Buriano, viene previsto il mantenimento e/o raggiungimento entro il 2003, della qualità idonea alla vita dei pesci nella suddivisione di acque ciprinicole o salmonicole, di cui alla normativa vigente

  


 

Classe B

  

I Piani Strutturali dei Comuni per le trasformazioni dei settori civile, agricolo e industriale ricadenti nei sistemi territoriali e nelle Unità di Paesaggio rientranti nella Classe B, dovranno introdurre le seguenti disposizioni ferma restando la priorità degli usi idropotabili prevista dall'art. 2 della Legge n. 36/94: 

  

- disposizioni conseguenti agli indirizzi della presente normativa da riportare nelle NTA; 

- nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di esistenti o variazioni di ciclo produttivo sono da ammettere subordinatamente alla dimostrazione di aver utilizzato al massimo le tecnologie per il riuso o risparmio o riciclo delle acque; 

- trasformazioni di uso colturale delle aree agricole o modifiche delle esistenti sono da ammettere subordinatamente alla dimostrazione di aver utilizzato al massimo le tecnologie e le modalità di risparmio idrico nel sistema di irrigazione; 

- il Piano Strutturale Comunale dovrà inoltre prevedere gli interventi capaci di evitare l'utilizzo di acque, preventivamente trattate ad uso idropotabile, per le attività di servizio comunale (irrigazione aree verdi, lavaggio strade, etc.). Nelle nuove aree produttive dovrà anche prevedere adeguati sistemi di reti idriche differenziate (civile - industriale); 

- le previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno essere sostenuti da analisi che dimostrino la capacità di adduzione della rete idrica e di depurazione degli impianti esistenti o dalla previsione del programmato adeguamento degli impianti stessi. 

- i Comuni devono altresì provvedere a quanto previsto dalla Direttiva n°.2 dell'Autorità di bacino dell'Arno relativamente all'Ottimizzazione del funzionamento degli impianti fognari e di depurazione esistenti (allacciamenti e controlli di efficienza). 

  

Le acque reflue industriali prima di immettersi nella rete fognaria urbana e quindi al depuratore civile, devono subire un pre trattamento chimico-fisico (art. 11 dir. CEE 271/91).

  

Secondo il Piano dell'Autorità di Bacino dell'Arno da Ponte Buriano, compresa la Val di Chiana, fino alle prese del potabilizzatore dell'Anconella di Firenze è previsto il raggiungimento e/o mantenimento, entro il 2003, della classe A2 per tutto il tratto dell'Arno ed affluenti interessati da prese acquedottistiche.

  


  

Classe C

  

I Piani Strutturali dei Comuni comprendenti Sistemi Territoriali e/o Unità di Paesaggio rientranti nella Classe C dovranno perseguire la stabilizzazione dei prelievi idrici dalle risorse superficiali e sotterranee entro i volumi idrici da definire entro la rinnovabilità e la disponibilità della risorsa.

 

Per il conseguimento dei volumi definiti sono da prevedere specifiche intese tra i soggetti preposti alla programmazione dell'uso della risorsa idrica (Autorità di Bacino), alla gestione delle reti (Autorità di Ambito), alla gestione degli invasi (Ente irrigazione) ed alla programmazione e gestione del territorio (Regione, Provincia e Comuni).

  

Tali intese (Piani di area) saranno da registrare in Accordi di Programma (art.27 Legge 142/90 contestuali alle valutazioni di congruità dei P.S. Questi saranno attuati con specifici piani di risanamento della risorsa idrica Fino alla definizione dell'Accordo, qualora i soggetti proponenti una trasformazione dimostrino che vi siano stati interventi di risparmio tali da aver ridotto i consumi idrici entro la soglia di stabilizzazione, l'Ente Locale può autonomamente autorizzare trasformazioni nel caso in cui i prelievi collegati siano contenuti entro il valore del 50% della quantità d'acqua risparmiata, il restante 50% viene vincolato come reintegro del capitale idrico, cioè da considerarsi come riallocato in falda.

  

Qualora le trasformazioni proposte non dovessero superare la soglia di stabilizzazione, sono da considerarsi valide le norme della Classe B e gli indirizzi conseguenti.

   



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