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Classe
A
I
Piani Strutturali dei Comuni per le trasformazioni dei settori
civile, agricolo e industriale ricadenti nei sistemi
territoriali e nelle Unità di Paesaggio rientranti nella
Classe A, dovranno introdurre nelle Norme Tecniche di
Attuazione disposizioni conseguenti dagli indirizzi della
presente normativa.
Le
derivazioni e gli attingimenti sono regolati in modo da
garantire il livello di deflusso minimo vitale necessario alla
vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi acquatici.
Ai
fini della norma n°.2 del Piano stralcio-Qualità delle acque
dell'Autorità di Bacino adottato il 15/7/97 e degli obiettivi
del piano per il tratto dell'Arno dalla sorgente fino a Ponte
Buriano, viene previsto il mantenimento e/o raggiungimento
entro il 2003, della qualità idonea alla vita dei pesci nella
suddivisione di acque ciprinicole o salmonicole, di cui alla
normativa vigente
Classe
B
I
Piani Strutturali dei Comuni per le trasformazioni dei settori
civile, agricolo e industriale ricadenti nei sistemi
territoriali e nelle Unità di Paesaggio rientranti nella
Classe B, dovranno introdurre le seguenti disposizioni ferma
restando la priorità degli usi idropotabili prevista
dall'art. 2 della Legge n. 36/94:
-
disposizioni conseguenti agli indirizzi della presente
normativa da riportare nelle NTA;
-
nuovi insediamenti produttivi o ampliamenti di esistenti o
variazioni di ciclo produttivo sono da ammettere
subordinatamente alla dimostrazione di aver utilizzato al
massimo le tecnologie per il riuso o risparmio o riciclo delle
acque;
-
trasformazioni di uso colturale delle aree agricole o
modifiche delle esistenti sono da ammettere subordinatamente
alla dimostrazione di aver utilizzato al massimo le tecnologie
e le modalità di risparmio idrico nel sistema di
irrigazione;
-
il Piano Strutturale
Comunale dovrà inoltre prevedere gli interventi capaci di
evitare l'utilizzo di acque, preventivamente trattate ad uso
idropotabile, per le attività di servizio comunale
(irrigazione aree verdi, lavaggio strade, etc.). Nelle
nuove aree produttive dovrà anche prevedere adeguati sistemi
di reti idriche differenziate (civile - industriale);
-
le previsioni di nuovi insediamenti residenziali e produttivi
dovranno essere sostenuti da analisi che dimostrino la
capacità di adduzione della rete idrica e di depurazione
degli impianti esistenti o dalla previsione del programmato
adeguamento degli impianti stessi.
-
i Comuni devono altresì provvedere a quanto previsto dalla
Direttiva n°.2 dell'Autorità di bacino dell'Arno
relativamente all'Ottimizzazione del funzionamento degli
impianti fognari e di depurazione esistenti (allacciamenti e
controlli di efficienza).
Le
acque reflue industriali prima di immettersi nella rete
fognaria urbana e quindi al depuratore civile, devono subire
un pre trattamento chimico-fisico (art. 11 dir. CEE 271/91).
Secondo
il Piano dell'Autorità di Bacino dell'Arno da Ponte Buriano,
compresa la Val di Chiana, fino alle prese del potabilizzatore
dell'Anconella di Firenze è previsto il raggiungimento e/o
mantenimento, entro il 2003, della classe A2 per tutto il
tratto dell'Arno ed affluenti interessati da prese
acquedottistiche.
Classe
C
I
Piani Strutturali
dei Comuni comprendenti Sistemi Territoriali e/o Unità di
Paesaggio rientranti nella Classe C dovranno perseguire la
stabilizzazione dei prelievi idrici dalle risorse superficiali
e sotterranee entro i volumi idrici da definire entro la
rinnovabilità e la disponibilità della risorsa.
Per
il conseguimento dei volumi definiti sono da prevedere
specifiche intese tra i soggetti preposti alla programmazione
dell'uso della risorsa idrica (Autorità di Bacino), alla
gestione delle reti (Autorità di Ambito), alla gestione degli
invasi (Ente irrigazione) ed alla programmazione e gestione
del territorio (Regione, Provincia e Comuni).
Tali
intese (Piani di area) saranno da registrare in Accordi di
Programma (art.27 Legge 142/90 contestuali alle valutazioni di
congruità dei P.S. Questi saranno attuati con specifici piani
di risanamento della risorsa idrica Fino alla definizione
dell'Accordo, qualora i soggetti proponenti una trasformazione
dimostrino che vi siano stati interventi di risparmio tali da
aver ridotto i consumi idrici entro la soglia di
stabilizzazione, l'Ente Locale può autonomamente autorizzare
trasformazioni nel caso in cui i prelievi collegati siano
contenuti entro il valore del 50% della quantità d'acqua
risparmiata, il restante 50% viene vincolato come reintegro
del capitale idrico, cioè da considerarsi come riallocato in
falda.
Qualora
le trasformazioni proposte non dovessero superare la soglia di
stabilizzazione, sono da considerarsi valide le norme della
Classe B e gli indirizzi conseguenti.
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