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Dovrà
di norma essere evitata la realizzazione di interventi che
prevedono (Del.Reg. 155/97):
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manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie,
traverse), se non adiacenti ad opere d'arte e comunque
minimizzandone l'impatto visivo:
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scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite;
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rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in
calcestruzzo;
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tombamenti di corsi d'acqua;
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rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi
d'acqua;
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eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e
arborea.
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banalizzazioni d'alveo.
Qualora
si verifichino situazioni particolari per la tutela della
pubblica incolumità e sicurezza si potrà fare ricorso a
queste tipologie di intervento. Tali situazioni dovranno
comunque essere adeguatamente sostenute in fase progettuale.In
linea generale il mantenimento della officiosità d'alveo e la
prevenzione del richio idraulico deve soggiacere ai più
importanti principi di qualità ambientale.
Sono
consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario
genere, diaframmi, pali di fondazione, etc.) che non
interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi
sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto
morfologico-vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato.
Dovranno altresì essere vietate anche le indebite sottrazioni
di acque di falda drenate dal corpo idrico.
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